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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
