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Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1924, numero 1932, autorizzante la spesa di L. 15 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie, e' stabilito in L. 7,500,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, il limite d'impegno delle annualita' relative a concessioni delle opere stesse, escluse quelle per costruzioni di strade ferrate.
Testo in vigore dal 19 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
