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[1]L'assegnazione complessiva di bilancio di L. 750,000,000, stabilita con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, per opere pubbliche straordinarie in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1927-28, e' ripartita nel modo seguente:
[2]Esercizio
[3]Spese effettive
[4]Spese per costruzioni ferroviarie
[5]Totale
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1925.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]De' Stefani.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009
