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Il limite d'impegno nell'esercizio 1924-25 per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'articolo 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e' fissato in lire 200,000 e quello per le concessioni di opere idrauliche di cui all'art. 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1924-1925, e' fissato in L. 200,000 per ciascuna categoria.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009
