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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
