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[1]Il secondo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e' sostituito dal seguente:
[2]Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata nella detta tabella sara' annualmente inscritta in bilancio in diversi capitoli corrispondenti alle varie categorie di opere, e nel reparto in articoli allegato al bilancio medesimo, tali capitoli saranno suddivisi in articoli corrispondenti alle singole opere stradali, di bonifica e marittime; od alle quote di spesa per le strade comunali, per la sistemazione idraulica e per il consolidamento delle frane di ciascuna delle tre provincie.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
