Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il secondo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e' sostituito dal seguente:

[2]Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata nella detta tabella sara' annualmente inscritta in bilancio in diversi capitoli corrispondenti alle varie categorie di opere, e nel reparto in articoli allegato al bilancio medesimo, tali capitoli saranno suddivisi in articoli corrispondenti alle singole opere stradali, di bonifica e marittime; od alle quote di spesa per le strade comunali, per la sistemazione idraulica e per il consolidamento delle frane di ciascuna delle tre provincie.

Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-28;302~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari