Art. 5 (Convenzione comune di Messina)
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In esecuzione dei presenti accordi ed a richiesta del municipio di Messina, il Governo del Re imporra', per decreto Reale a norma di legge, e riscuotera' a favore del municipio di Messina una tassa suppletiva a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno in quel porto mercantile, in misura non eccedente L. 0 20 per ogni tonnellata di stazza, fino a raggiungere il saldo della spesa che verra' a gravare sul Comune per procurarsi i fondi di cui sopra e per le tasse relative.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
