Art. 3 (Convenzione comune di Messina)
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[1]Il municipio di Messina si obbliga di provvedere al pagamento delle opere stesse a misura del loro progressivo sviluppo anticipando le somme che saranno necessarie in base a certificati del locale ufficio del genio civile, debitamente approvati dal Ministero e riscontrati dalla Corte dei conti.
[2]Il municipio di Messina si obbliga pure d'intervenire nella stipulazione dei contratti d'appalto fatti da parte dello Stato, delle opere avanti descritte: cio' pero' all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.
[3]Le spese di direzione e sorveglianza dei lavori saranno pagate direttamente dallo Stato, che ne prelevera' l'ammontare dal fondo di L. 2,000,000 autorizzato dalla legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
