Art. 2 (Convenzione comune di Messina)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I lavori di cui trattasi; indicati nell'annessa planimetria (*), che fa parte integrante della presente Convenzione, alla quale viene allegata sotto il n. IV, consistono principalmente:
- a)nella costruzione di un ponte sporgente in corrispondenza al bastione Norimberga, compresa la demolizione del bastione medesimo;
- b)nella ricostruzione della testata dello sporgente del lazzaretto ed allargamento della banchina sud dello sporgente medesimo per far posto all'impianto di binari ferroviari;
- c)nella costruzione di un muretto di recinzione del seno compreso fra la cittadella ed il lazzaretto e relativo colamento dei bassi fondi alle spalle e sistemazione di uno scalo pel tiro a terra delle barche;
- d)nei lavori di sovralzamento e rettificazione delle banchine lungo il Corso Vittorio Emanuele, e costruzione di un nuovo approdo al mercato pei piroscafi postali;
- e)nella costruzione di una stazione di carenaggio poi velieri presso il forte San Salvatore;
- f)nei lavori ed impianti di arredamento delle calate.
[2]I lavori saranno eseguiti nell'ordine medesimo dell'elenco sopra esposto e fino all' esaurimento della somma di due milioni di spesa autorizzata dalla citata legge 13 marzo 1904, n. 102. Per contro, se eseguiti tutti i lavori contemplati nell'elenco di cui sopra risultasse qualche disponibilita', questa sara' impiegata in altri lavori di utilita' del porto di Messina.
[3]--------------- (*) La planimetria e' annessa alla convenzione originale esistente negli atti del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
