Art. 4 (Convenzione comune di Bari)
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Il rimborso delle dette somme sara' fatto dal Governo al municipio a rate annuali di L. 460,000 ognuna, a partire dal 1° settembre 1908, salvo liquidazione per quanto riguarda l'ultima rata.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
