Art. 1 (Convenzione comune di Bari)
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[1]N. 70 di repertorio
[2]Convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici ed il comune di Bari, relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la esecuzione dei lavori nel porto di Bari.
[3]Regnando Sua Maesta'
[4]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[5]RE D'ITALIA
[6]L'anno millenovecentosei, addi' nove del mese di giugno in Roma ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, avanti di me avv. Carlo Petrocchi, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa amministrazione centrale ed alla presenza dei signori Vito Ruggeri del fu Angelo e Luigi Cappelletti del fu Achille, entrambi nati e domiciliati in Roma, testimoni idonei a forma di legge e con le parti a me cogniti, tutti con me sottoscritti.
[7]Premesso
[8]Che con la legge 13 marzo 1904, n. 102, fu autorizzata, fra altre, la spesa di L. 2,300,000 per nuovi lavori al porto di Bari, e cioe':
[9]Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine; allacciamento della ferrovia col porto; costruzione di un piano inclinato pel tiro a terra delle barche; pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della spiaggia omonima;
[10]Che, giusta l'art. 6 di detta legge, e' consentito alla Provincia ed ai Comuni interessati di stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere nella legge stessa indicate;
[11]Che fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di Bari intervennero accordi per sollecitare la esecuzione delle opere suindicate, mediante l'anticipazione da parte del Comune dei fondi occorrenti;
[12]Che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione che fu approvato dal Consiglio comunale di Bari cen deliberazione del 6 e del 17 novembre 1905, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 20 febbraio 1906, le quali deliberazioni si alligano, in copia, sotto i numeri I e II;
[13]Che volendosi far risultare gli intervenuti accordi da un atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me segretario infrascritto ed alla presenza dei mentovati testimoni
[14]Da una parte
[15]L'ill.mo signor comm. avv. Vittorio Teglio, vice-direttore generale, in assenza del direttore generale delle bonifiche e dei porti, in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici
[16]E dall'altra
[17]Il signor comm. avv. Paolo Lembo, sindaco di Bari, in rappresentanza del comune di Bari, giusta autorizzazione conferitagli dal Consiglio comunale con deliberazione in data 28 maggio 1906, alla presente allegata, in copia, sotto il n. III;
[18]I quali, personalmente da me conosciuti, dichiarate vere le premesse narrative, stipulano e convengono quanto segue:
[19]Art. 1.
[20]All'oggetto di attuare sollecitamente i lavori necessari a completare la sistemazione e l'arredamento del porto di Bari, il Governo del Re provvedera' direttamente alla loro esecuzione, disponendo pel relativo appalto, non appena compiuti i presenti incombenti di legge, in modo che possano aver principio col gennaio 1907 ed essere compiuti entro il periodo non maggiore di sei anni, senza che il comune di Bari abbia ingerenza alcuna in tali operazioni, e cio' indipendentemente dalle somme stanziate dal Ministero dei lavori pubblici, giusta la legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
