Art. 6 (Consiglio I)
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Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il municipio di Messina dovra' presentare al Governo la dimostrazione delle spese che avra' gia' incontrate per il servizio dei detti interessi semplici e di dette tasse, restando espressamente convenuto che appena raggiunto il saldo di tali spese, cessera' l'applicazione della tassa suppletiva di ancoraggio di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
