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Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione riguardante il contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova potra' essere aumentato d'ora innanzi mediante decreto del ministro del tesoro, di quanto occorra per portare il contributo stesso alla misura prescritta dall'art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, in ragione dell'accertato tonnellaggio del porto medesimo.
Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
