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[1]Il Fondo per l'emigrazione e' autorizzato a provvedere ai bisogni di cassa mediante anticipazioni da parte degli istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprieta', da versarsi al conto corrente fruttifero del Fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.
[2]Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali decreti saranno, altresi', introdotte le necessarie variazioni in bilancio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 giugno 1926.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Volpi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
