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[1]Il Fondo per l'emigrazione e' autorizzato a provvedere ai bisogni di cassa mediante anticipazioni da parte degli Istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprieta', da versarsi al conto corrente fruttifero del Fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.
[2]Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del ministro degli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali saranno, altresi', introdotte le necessarie variazioni in bilancio.
Testo in vigore dal 2 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
