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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformita' dei relativi stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).
[2]E' approvata la tabella D, allegata agli stati di previsione predetti, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, per i quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.
Testo in vigore dal 2 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
