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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia Eritrea riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);
- b)a far pagare le spese della Colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).
[2]E' mantenuta al Governatore della Colonia stessa la facolta' concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 18 giugno 1905.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
