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[1]Nel corso dell'esercizio 1910-911, il Governo e' autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino a 400 nuovi ufficiali postali telegrafici a L. 1200 del quadro I della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, giusta la facolta' consentita dall'art. 19 della legge, medesima.
[2]La spesa per corrispondere al detto personale le indennita' dovutegli durante il periodo di allunato fara' carico al capitolo 19: «Indennita' diverso con carattere permanente».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
