Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1941-42, in lire 900.000.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE
[2]Mussolini - Di Revel
[3]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 19 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
