Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' continuata al Ministro per le finanze la facolta' di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme in vigore.
[2]Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non e' fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformita' delle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 24 aprile 1925 al 16 dicembre 2009
