Art. 1
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, giusta lo stato di previsione per l'entrata, annesso alla presente legge.
[2]E' altresi' autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.
Testo in vigore dal 24 aprile 1925 al 16 dicembre 2009
