Art. 3
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E' data facolta' al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravvisera' opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
