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Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
