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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
