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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
[2]E' altresi', autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
