Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1942-43, nelle seguenti misure:
- a)in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno - compresi i territori annessi - e nei territori occupati, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
- b)in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile nel Regno - compresi i territori annessi - e nei territori occupati;
- c)in ragione del 45 per cento dei proventi della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
