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[1]L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2).
[2]Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto stato di previsione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
