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E' estesa fino a nuova disposizione l'efficacia delle norme, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925-III, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.
Testo in vigore dal 28 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
