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[1]L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).
[2]Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso ai detti stati di previsione.
Testo in vigore dal 28 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
