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[1]E' prorogata fino a nuova disposizione - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'art. 17 del R. decreto 13 agosto 1926-IV, n. 1431, dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1927-V, n. 1966, dell'art. 4 del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1939-1940 - la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonche' delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923-I, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.
[2]E' del pari prorogato fino a nuova disposizione l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, gia' liquidato, o che potra' essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermita' derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923-I, e per loro successive modificazioni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
