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L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennita' temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennita' o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, e' prorogata fino a nuova disposizione, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
