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Ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, e dell'articolo 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1939-40 nelle seguenti misure:
- a)in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;
- b)in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
- c)in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
