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[1]E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'art. 17 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431, dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, dell'art. 4 del R. decreto 15 ottobre 1936, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1937-38 - la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonche' delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della, spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.
[2]E' del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1938 -39 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, gia' liquidato, o che potra' essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermita' derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
