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Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' dello Stato.
Testo in vigore dal 27 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
