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Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonche' per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari gia' prorogato al 1° luglio 1938, con l'art. 5 del Regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, e' ulteriormente prorogato al 1° luglio 1940.
Testo in vigore dal 27 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
