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[1]L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:
- a)ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 16 luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);
- b)a far pagare le propria spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).
[2]Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.
[3]Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potra' l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Testo in vigore dal 19 giugno 1936 al 16 dicembre 2009
