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[1]Il Ministro per le finanze ha facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.
[2]E' inoltre autorizzato a provvedere le disponibilita' occorrenti per la estinzione di passivita' redimibili scadenti nell'esercizio 1936-37.
Testo in vigore dal 19 giugno 1936 al 16 dicembre 2009
