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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A);
- b)a far pagare le spese della Colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B).
[6]E' mantenuta al Governatore della Colonia stessa la facolta' concessagli dall' art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 giugno 1908
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
