Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a far accertare o riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia «Somalia italiana», riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A);
- b)a far pagare le spese della Colonia stessa relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B).
[7]E' mantenuta al Regio Commissario civile per la Somalia Italiana la facolta' concessagli dall'articolo 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 29 giugno 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
