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[1]L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).
[2]Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, della Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.
[3]Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potra' l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Testo in vigore dal 30 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
