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[1]Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).
[2]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 6 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
