Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
Testo in vigore dal 6 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
