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L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 250 unita' ed e' compreso nell'organico generale dei marescialli maggiori. L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari. Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente. La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi.

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 29 giugno 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art3 · fonte del testo

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