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Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e' soppresso. I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni. I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono pero' applicabili le disposizioni dell'art. 24 della presente legge.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art89 · fonte del testo

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