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Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio. Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 40. Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art42 · fonte del testo

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