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La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di stato maggiore o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti dai enti o comandi militari diversi, la decisione e' riservata al Ministro. Quando siavi corresponsabilita' tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 2 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art75 · fonte del testo

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