Art. 55 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 498

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La categoria dell'ausiliara comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro. L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e' collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 24 dicembre 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art55 · fonte del testo

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