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La posizione di "a disposizione" e' quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego. L'ufficiale a disposizione puo' essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione. L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di eta' del grado col quale vi e' stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per' aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art20 · fonte del testo

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