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La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Agli ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennita' di cui agli articoli 67 e 68, le indennita' stesse sono corrisposte con effetto dal 1 gennaio 1953. Le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1952.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art121 · fonte del testo

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