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Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se piu' favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per eta'. Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sara' attribuita l'indennita' di cui all'art. 68 della presente legge,

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art107 · fonte del testo

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